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Ifin Sistemi: Conservazione Sostitutiva dei Documenti

Fatturazione elettronica B2B- FAQ

Per le operazioni verso soggetti comunitari l’emissione (facoltativa) della fattura elettronica e l’invio allo SdI, oltre ad evitare l’indicazione dei dati dell’operazione nel c.d. “esterometro”, comporta l’esonero dall’indicazione della stessa operazione negli elenchi Intrastat?

La trasmissione della fattura elettronica con il codice destinatario XXXXXXX consente di evitare l’invio della comunicazione “esterometro” lato attivo, ma non i modelli INTRA.

Sulla copia cartacea/pdf della fattura elettronica consegnata a mano o inviata via mail ad un privato (non soggetto passivo IVA) deve essere inserita una specifica frase per connotare il fatto che si tratta solo di una mera “visualizzazione” dell’originale xml valido ai fini fiscali ed inviato allo SDI?

L’Agenzia delle Entrate consiglia di riportare una dicitura del tipo “copia analogica della fattura elettronica inviata al SdI”. Si ricorda che, come specificato dal provvedimento del 21 dicembre 2018 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, il consumatore finale potrà consultare le fatture elettroniche nella sua area riservata del sito dell’Agenzia solo a partire dal 1 novembre 2019 a seguito di accettazione del servizio di consultazione.

Dal 1°luglio 2019 per le cd. fatture immediate cosa va inserito nel campo Data?

In base all’articolo 21 del decreto Iva dal 1° luglio il termine di emissione può essere successivo di massimo 12 giorni rispetto all’effettuazione dell’operazione. In questo caso sarà necessario indicare entrambe le date, essendo queste diverse tra loro.
Questo ha portato l’Agenzia a chiarire, nella circolare 14/E di giugno, che la data da riportare, nel relativo campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file, è sempre quella di effettuazione dell’operazione, dato che l’emissione è attestata dallo Sdi e, quindi, non necessita di un’ulteriore indicazione.

Nel caso di emissione di fatture elettroniche differite, quale data va indicata nel documento?

A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle entrate con la circolare n°14/E del giugno scorso, in cui si afferma che se nel corso di un mese vengano effettuate più operazioni nei confronti dello stesso soggetto, documentate in un’unica fattura elettronica tramite Sdi [articolo 21, comma 4, lettera a), decreto Iva], sarà possibile indicare una sola data, ossia quella dell’ultima operazione.

Cos‘è l’NSO e a cosa serve?

E’ una piattaforma intermediaria, molto simile al Sistema di Interscambio (SdI) che è stato adottato per la fatturazione elettronica PA e B2B.
L’NSO avrà il compito di gestire e convalidare la trasmissione telematica degli ordini d’acquisto della sanità pubblica. Il nodo gestirà anche le tipologie di notifiche previste.
Tutti gli enti pubblici del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), i soggetti che ordinano per conto degli stessi, i fornitori e gli intermediari dovranno attenersi alle indicazioni tecniche definite dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2018 scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

Chi è esonerato dall’applicazione del regime dei corrispettivi?

Stando all’articolo 1 del DM 10.5.2019 l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, non si applica:

  1. alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi (articolo 2 D.P.R. 696/1996);
  2.  alle prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo esercitato, per le quali i biglietti di trasporto, compresi quelli emessi da biglietterie automatiche, assolvono la funzione di certificazione fiscale;
  3. fino al 31 dicembre 2019, alle operazioni effettuate in via marginale rispetto a quelle esonerate, di cui ai punti 1) e 2) nonché a quelle soggette agli obblighi di fatturazione elettronica. Le operazioni vanno considerate effettuate in via marginale se i ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno 2018;
  4. alle operazioni effettuate a bordo di mezzi trasporto, quali nave, aereo o treno, nel corso di un trasporto internazionale.

Quale norma prevede la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri?

L’articolo 2, comma 1, DLgs. 127/2015 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate di cui all’articolo 22 D.P.R. 633/1972 memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

In caso di esportazione fuori dall’ambito UE è fiscalmente corretto emettere fattura cartacea da portare in dogana, modificarla, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, e successivamente inviarla al SDI?

No. L’Agenzia delle Entrate, nella risposta all’interpello n. 130 del 24/04/2019 ha fatto sapere che, in relazione a operazioni di esportazione, se si sceglie di emettere fattura elettronica, non si deve emettere prima fattura cartacea e, una volta ottenuto il codice della bolla doganale, modificarla e poi inviarla tramite Sdi. La prova dell’esportazione, infatti, è fornita dal Dae, documento informatico di accompagnamento all’esportazione. Il DAE viene rilasciato dalla dogana di esportazione allo spedizioniere o direttamente all’esportatore e accompagna la merce fino alla dogana di uscita. Come conseguenza dell’informatizzazione delle procedure, non è più necessario che la dogana di uscita apponga materialmente sulla fattura il visto uscire, poiché esso è sostituito dal messaggio elettronico della dogana di uscita.

Occorre predisporre una numerazione separata per ciascun fornitore in regime di esonero?

L’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 132 del 30 aprile 2019 ha specificato che i nuovi obblighi di fatturazione elettronica non hanno mutato la normativa, né gli adempimenti a carico del cessionario/committente o le regole generali in tema di fatturazione. Qualsiasi tipologia di numerazione progressiva che garantisca l’identificazione univoca della fattura, anche mediante riferimento alla data della fattura stessa è compatibile con l’identificazione univoca prevista per il cessionario o committente nel caso di fornitore in regime di esonero.

Quali sono i dati da inserire nella comunicazione delle operazioni con soggetti residenti o stabiliti all’estero riguardo sia le fatture emesse che quelle ricevute (cd. esterometro)?

I dati da inserire nella comunicazione sono:
  • i dati identificativi del cedente/prestatore
  • i dati identificativi del cessionario/committente
  • la data del documento comprovante l’operazione
  • la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione)
  • il numero del documento
  • la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta ovvero, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, la tipologia dell’operazione.

Qual è la prossima scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche?

La prossima scadenza per il pagamento dell’imposta di bollo scadrà il prossimo 23 aprile (per quelle emesse nel primo trimestre del 2019).
La procedura di versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche segue le regole dettate dall’aggiornato art. 6.c 2 DM 17 giugno 2014.

Fino a quando durerà il periodo di moratoria per i soggetti con liquidazione IVA mensile?

La legge 17 dicembre 2018, n. 136 di conversione del DL 119/2018, al comma 1 dell’articolo 10 afferma che «Per i contribuenti che effettuano la liquidazione periodica dell’imposta sul valore aggiunto con cadenza mensile le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano fino al 30 settembre 2019».

Operazioni “tax free shopping”: la fattura può essere rifiutata?

Nel “tax free shopping”, spetta al cedente decidere se far pagare il prezzo del bene al netto dell’Iva o attendere la prova dell’avvenuto trasporto fuori dall’UE prima di restituire l’imposta. Il cessionario può scegliere se avvalersi o meno dell’ausilio delle società di tax free. Il cedente deve emettere la fattura in modalità elettronica e non può rifiutarla. Sono queste le conclusioni dell’Agenzia delle Entrate riportate nella risposta n. 93/2019.

Sono previste delle sanzioni nel caso di emissione di fatture senza l’indicazione dello split payment quando in realtà ci sarebbe dovuto essere?

La sanzione per la mancata indicazione in fattura della dicitura split payment, secondo quanto indicato dalla Agenzia delle entrate nella circolare 15E del 13/04/2015, è quella prevista dall’articolo 9, comma 1, d.lgs n. 471 del 1997.

Nel caso in cui una fattura contenga sia spese sanitarie - da inviare al Sistema TS salvo opposizione del paziente - sia altre voci di spesa non sanitarie, occorre emettere la fattura elettronica?

L’Agenzia fa sapere che in generale non deve essere emessa la fattura elettronica, ma bisogna fare una distinzione.
Se dal documento di spesa è possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria (es. a seguito di un ricovero ospedaliero, la clinica fattura con voci distinte la somma pagata per prestazioni sanitarie rispetto alla somma pagata a titolo di comfort), entrambe le spese vanno comunicate distintamente al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente), con le seguenti modalità:
  • l’importo che si riferisce alla spesa sanitaria va inviato e classificato secondo le tipologie evidenziate negli allegati ai decreti ministeriali che disciplinano le modalità di trasmissione dei dati al Sistema TS;
  • l’importo riferito alle spese non sanitarie va comunicato con il codice AA “altre spese”.
Se, invece, dal documento di spesa non sia possibile distinguere la quota di spesa sanitaria da quella non sanitaria, l’intera spesa va trasmessa al Sistema TS (salvo il caso dell’opposizione del paziente) con la tipologia “altre spese” (codice AA).
In entrambi i casi la relativa fattura deve essere emessa in formato cartaceo.

E’ obbligatorio dotarsi di registri sezionali per la registrazione delle fatture?

Come fa sapere l’Agenzia delle Entrate, c’è piena equiparazione tra fattura analogica ed elettronica, i contribuenti non sono tenuti ad adottare registri sezionali/sotto sezionali ai fini della registrazione e della conservazione delle fatture elettroniche e analogiche, potendo avvalersi di modalità di conservazione sia elettroniche – obbligatorie per le fatture elettroniche ai sensi dell’articolo 39 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 – sia analogiche.

L’impresa, anziché utilizzare l’indirizzo PEC iscritto al Registro Imprese (che rappresenta l’equivalente “elettronico” dell’indirizzo “fisico” della sede legale) può dotarsi di un altro indirizzo PEC da destinare esclusivamente alla fatturazione elettronica?

Il provvedimento del 30 aprile 2018 e le relative specifiche tecniche ammettono certamente la possibilità di utilizzare più “indirizzi telematici”, quindi anche più PEC, anche diverse da quella legale registrata in INIPEC (indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata – www.inipec.gov.it).

Per chi non ha la PIVA e richiede fattura elettronica, cosa cambia?

Nulla. Richiederà una fattura cartacea, con cui potrà detrarsi le spese.

Pur non essendo obbligato, il cliente mi chiede di stampargli una copia cartacea, qual è la dicitura corretta?

Il testo da riportare sulle copie di cortesia è il seguente:
“Documento non valido ai fini fiscali ai sensi art. 21 DPR 633/72. L’originale è disponibile all’indirizzo PEC o codice SDI fornito, oppure nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate.”

CAP esteri non accettati dallo SDI, come gestirli?

I CAP da indicare in fattura sono solamente quelli italiani. Per gli indirizzi esteri il campo va valorizzato con 5 zeri o in alternativa anteponendo uno zero ai CAP esteri composti a 4 cifre. Il campo non è sottoposto a verifica, ma a sola conformità allo nomenclatura.

Lo spesometro si dovrà ancora produrre?

No, come conseguenza dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati, il Governo, con il Decreto Dignità, ha abrogato lo spesometro 2018 dal 1° gennaio 2019, che dovrà essere comunicato un’ultima volta il 30 aprile 2019, per quanto riguarda i dati delle fatture emesse e ricevute nel terzo trimestre.

Oltre ai medici, ci sono altri soggetti che, operando attraverso il Sistema Tessera Sanitaria Nazionale, non devono emettere fattura elettronica b2b?

Sì, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito più volte che tutti i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria non possono e non devono emettere fattura elettronica con
riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria. Anche nelle ultime FAQ l’Agenzia ha indicato quali sono altri soggetti, oltre ai medici a non dover emettere fattura elettronica b2b, facendo rientrare nel divieto anche podologi, fisioterapisti, logopedisti, farmacisti, veterinari ecc.

Come ci si deve comportare per la cessione di beni o la prestazione di servizi con la Repubblica di San Marino a partire dal 1 gennaio 2019?

A partire dal 1° gennaio 2019 le cessioni di beni e le prestazioni di servizio con la Repubblica di San Marino sono soggette ad esterometro. Tale comunicazione è dovuta per tutti gli scambio e/o servizi che intercorrono con soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato italiano, del quale San Marino non fa parte; pertanto gli scambi commerciali tra operatori italiani e sammarinesi continueranno ad essere effettuate attraverso fatture in formato cartaceo.

Un privato senza partita Iva che chiede la fattura è obbligato a riceverla elettronicamente?

Il consumatore finale, privato cittadino senza partita Iva, che chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente;quindi, non è tenuto a fornire un indirizzo di posta elettronica certificata all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Tra l’altro, se il consumatore finale chiede la fattura, il fornitore deve emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio (SdI) e fornirne copia cartacea (o anche, ad esempio, un pdf da inviare via email) al cliente. Quest’ultima è pienamente valida e non c’è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente.

Quali sono i formati ammessi per la fattura elettronica?

In base al provvedimento del 30 aprile 2018 la fattura elettronica è un file in formato XML (eXtensible Markup Language), non contenente macroistruzioni o codici eseguibili tali da attivare funzionalità che possano modificare gli atti, i fatti o i dati nello stesso rappresentati, conforme alle specifiche tecniche di cui all’allegato A del provvedimento. A integrazione delle informazioni obbligatorie, il file della fattura consente di inserire facoltativamente ulteriori dati utili alla gestione del ciclo attivo e passivo degli operatori.

Le fatture emesse dai minimi, forfettari nonché in regime di vantaggio, verso operatori IVA residenti e stabiliti non sono più soggette ad alcuna forma di comunicazione (spesometro)?

Il DLgs. n. 127/15 all’articolo 1, comma 3 bis stabilisce l’obbligo di comunicazione dei dati delle sole fatture relative ad operazioni transfrontaliere; inoltre la legge di Bilancio 2018 ha abrogato il cosidetto nuovo spesometro. Conseguentemente, per le fatture ricevute da un soggetto passivo IVA che rientra nel regime forfettario o di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2019 non sussisterà più l’obbligo di comunicazione “spesometro”.

Come si gestisce, all‘interno dell’XML della fattura B2B, la conversione della valuta ai fini dell‘emissione delle fatture all’estero (es. conversione da sterlina/dollaro a euro)?

Dal punto di vista tecnico il tracciato del file telematico prevede la possibilità di inserire importi in valute. Nella sezione DatiGeneraliDocumento è presente il campo Divisa da valorizzare con la sigla della valuta utilizzata espressa secondo lo standard ISO 4217 alpha-3:2001 (es.: EUR, USD, GBP, CZK………).

Dal punto di vista normativo, invece, l’art. 13 del DPR 633/72 co. 4, prevede che ai fini della determinazione della base imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e gli oneri sostenuti in valuta estera sono computati secondo il cambio del giorno di effettuazione dell’operazione o, in mancanza di tale indicazione nella fattura, del giorno di emissione della fattura. In mancanza, il computo è effettuato sulla base della quotazione del giorno antecedente più prossimo. La conversione in euro, per tutte le operazioni effettuate nell’anno solare, può essere fatta sulla base del tasso di cambio pubblicato dalla Banca centrale europea. Una possibile soluzione appare, quindi quella di indicare in euro gli importi relativi alla base imponibile e all’imposta, riportando nel campo Descrizione del file XML il tasso di cambio e la conversione degli importi nella valuta diversa dall’euro. Se la fattura ha come controparte un soggetto estero, inoltre, è possibile emettere la fattura in formato elettronico in euro e recapitare la copia analogica con gli importi in valut

I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria devono emettere le fatture elettroniche per le prestazioni sanitarie, rese nei confronti delle persone fisiche, i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria?

La legge di bilancio per il 2019 ha modificato l’articolo 10-bis del decreto legge 119 del 2018: la norma prevede ora che per l’anno 2019 i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria “non possono emettere fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono inviati al  Sistema tessera sanitaria”. Tali soggetti saranno tenuti ad emettere fattura di carta per le prestazioni sanitarie che rientrano nell’ambito di applicazione del Sistema Tessera Sanitaria, indipendentemente se siano trasmesse o meno (es. per effetto della manifestazione di opposizione da parte del paziente/cliente).

Nel compilare le fatture dove vanno inserite le anticipazioni, ossia le spese esenti (somme anticipate per conto del cliente) che non vanno a formare imponibile, non sono soggette né a IVA né a cassa né a ritenuta; qual è il campo da compilare?

Le somme anticipate in nome e per conto del cliente vanno indicate in fattura nella sezione BODY, DatiBeniServizi, DettaglioLinee, nella medesima modalità con cui sono indicati gli onorari, indicando i riferimenti per l’IVA e la ritenuta d’acconto.

Che controlli effettua il Sistema di interscambio?

Per ogni fattura elettronica ricevuta, il SdI effettua specifici controlli, come ad esempio:
  • le dimensioni del file;
  • la compilazione dei campi obbligatori della fattura (come la valorizzazione del campo “partita IVA” o “codice fiscale” fra i dati del cessionario o committente o la presenza del numero progressivo della fattura);
  • la validità di alcuni dati (ad esempio, la validità della partita IVA indicata, verificandone la presenza nella banca dati dell’Anagrafe tributaria, sempre che si tratti di una partita IVA italiana);
  • la coerenza dei dati riportati (ad esempio la coerenza tra i dati relativi alla base imponibile, all’imposta, all’aliquota e alla natura dell’operazione).
Inoltre, se viene apposta la firma digitale sul documento, il Sistema di interscambio effettuerà il controllo sulla validità del relativo certificato e, in caso di esito negativo, il file verrà scartato.

Le fatture elettroniche B2B devono essere obbligatoriamente firmate?

Il file XML può essere firmato elettronicamente oppure non firmato. La firma digitale, pertanto, non è obbligatoria nella fattura elettronica verso imprese e professionisti (B2b), né nella fatturazione verso i consumatori (B2c). Invece, quando la fattura elettronica è inviata a un’amministrazione pubblica (in questi casi si parla di fattura PA), la firma digitale è sempre obbligatoria.

Quali sono i soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica?

Sono esclusi dall’obbligo:
  • coloro che applicano il regime forfettario (commi 54-89, art. 1, legge 190/2014);
  • coloro che applicano il regime di vantaggio (commi 1 e 2, art. 27, decreto legge 98/2011);
  • il regime speciale degli agricoltori (articolo 34, comma 6 del Dpr 633/72);
  • le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di non residenti, comunitari ed extra comunitari;
  • gli operatori sanitari per quanto riguarda le operazioni effettuate nel 2019 tracciate dalla tessera sanitaria (decreto legge 119/2018).
Inoltre, la conversione in legge del DL n.119/2018 ha esentato dall’obbligo anche le associazioni sportive dilettantistiche e  tutti gli enti senza scopo di lucro ETS che hanno esercitato l’opzione al regime forfettario (L. 398/1991) e che nel periodo d’imposta precedente non hanno incassato proventi superiori a 65.000 euro nelle attività commerciali.

Cosa comporterà l’entrata in vigore del decreto legislativo 148 del 2018?

Il decreto attua la direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici. Con la sua entrata in vigore ci sarà un’evoluzione dell’attuale sistema di interscambio, sia a livello di amministrazioni centrali sia di quelle locali.

Le autofatture emesse per omaggi rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica B2B? Se sì, sono previsti particolari documenti?

La risposta ci è fornita dall’Agenzia delle Entrate. Sì, le fatture emesse per omaggi vanno emesse come fatture elettroniche e inviate al Sistema d’interscambio.
Pertanto il file xml dovrà riportare il Tipo Documento TD01  e le sezioni Cedente Prestatore e Cessionario Committente valorizzate con i medesimi dati anagrafici del soggetto che emette l’autofattura. L’autofattura viene inviata al SdI dall’emittente e viene ricevuta dallo stesso emittente dato che nel documento viene indicato sia come Cedente Prestatore che come Cessionario Committente. La fattura sarà recapitata all’indirizzo telematico (codice destinatario o pec) del soggetto emittente.

Tra i dati obbligatori nella fattura XML B2B è incluso il numero di ordine? Il sistema SDI scarta le fatture senza ordine?

Il gruppo di elementi costituenti i Dati Documenti Correlati, costituiti da Dati Ordine Acquisto, Dati Contratto, Dati Convenzione, Dati Ricezione, Dati Fatture Collegato, costituiscono elementi facoltativi. Nella rappresentazione grafica degli elementi dello schema XML, infatti, sono rappresentati in caselle con linea tratteggiata. Gli elementi obbligatori, invece, sono rappresentati con linea continua. Gli elementi facoltativi vanno indicati se presenti e se richiesti dalla controparte per semplificare i propri processi contabili/amministrativi. La mancata compilazione non costituisce motivo di scarto della fattura.

Con l’avvento della fatturazione elettronica B2B è previsto un cambiamento nelle modalità per pagare il bollo?

Sì, il Ministero delle Economia e delle Finanze con un comunicato del 28 dicembre ha informato che con l’entrata in vigore dal 1 gennaio 2019 della fatturazione elettronica obbligatoria, cambieranno le modalità di pagamento delle relative imposte di bollo per quanti vi siano assoggettati.

Il decreto firmato dal ministro dell’Economia e delle Finanze per facilitare l’adempimento da parte del contribuente prevede che al termine di ogni trimestre sia l’Agenzia delle Entrate a rendere noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di Interscambio.
Grazie a quei dati, l’Agenzia metterà a disposizione sul proprio sito un servizio che consenta agli interessati di pagare l’imposta di bollo con addebito su conto corrente bancario o postale. Oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia stessa. Le disposizioni del decreto si applicheranno alle fatture elettroniche emesse a partire dal 1 gennaio 2019.

Quali sono i punti toccati con il nuovo provvedimento del 21 dicembre?

Con il nuovo provvedimento vengono apportate alcune modifiche/integrazioni, tra cui: il concetto legato ai “dati fattura”, con cui si intendono tutti i dati fiscalmente rilevanti ex art. 21 DPR 633/72 (esclusi i dati relativi a natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione) nonché i dati necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il SdI; la trasmissione ed il recapito della fattura elettronica potranno avvenire tramite il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo SFTP; per quanto riguarda gli intermediari, viene integrato il paragrafo a loro dedicato nel Provvedimento del 30 aprile 2018, sulla base di quanto stabilito nel Provvedimento del 5 novembre 2018; il servizio di consultazione e acquisizione dei file delle fatture elettroniche emesse/ricevute sarà disponibile nella propria area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di ricezione da parte del SdI; a partire dal 3 maggio 2019 saranno disponibili due nuovi servizi: la memorizzazione dei dati dei file delle fatture elettroniche con la possibilità di consultazione per un periodo pari a 30 giorni, e la consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati nel periodo transitorio.

Cosa tratta il provvedimento del 21 dicembre scorso emanato dall’Agenzia delle Entrate?

Con questo provvedimento l’Agenzia recepisce le indicazioni individuate dal tavolo tecnico tra Agenzia delle entrate e Garante per la protezione dei dati personali, per incrementare le misure di sicurezza rispetto a quelle già definite con i due precedenti provvedimenti del 30 aprile 2018 e del 5 novembre 2018.

Il provvedimento del 28 dicembre 2018 dell‘Agenzia dell’Entrate cosa definisce nel processo di fatturazione b2b?

Il provvedimento fornisce le istruzioni per l’emissione della fattura elettronica nel caso di mancato possesso del codice fiscale del cliente. Per le prestazioni di servizi regolate da contratti stipulati prima del 1° gennaio 2005 e nei quali non è riportato il codice fiscale del committente e qualora non sia stato possibile identificarlo, i soggetti passivi IVA tenuti ad emettere le fatture elettroniche devono comunicare all’Agenzia delle Entrate un elenco contenete il proprio numero di partita IVA ed un codice identificativo univoco del rapporto contrattuale con il “committente” di cui non dispongono del codice fiscale. Il codice identificativo univoco non può contenere un numero di caratteri superiore a 28.
La comunicazione dovrà essere firmata digitalmente ed è effettuata mediante messaggio PEC a cui verranno allegati: una dichiarazione, redatta in conformità al facsimile allegato al provvedimento (v. Allegato 1) ed  un file, predisposto secondo le modalità previste dall’allegato 2 del provvedimento, contenente i singoli identificativi univoci.

Il provvedimento del 28 dicembre 2018 dell‘Agenzia dell’Entrate cosa riguarda?

Nel provvedimento pubblicato, l’Agenzia dà indicazioni per quanto riguarda l’emissione delle fatture elettroniche da parte degli operatori che offrono servizi di pubblica utilità (nel settore delle telecomunicazioni e nella gestione del servizio dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed il servizio di fognatura e depurazione) verso  le persone fisiche residenti in Italia non titolari di partita IVA.

Cosa prevede il DL 119/2018 in merito ai corrispettivi?

L’art. 17 del Decreto afferma che per i negozianti ed i commercianti al minuto viene introdotto un obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Questo avvio è stato suddiviso in due fasi:
  • dal 1° luglio 2019 per i soggetti Iva con un volume d’affari superiore ad euro 400.000;
  • dal 1° gennaio 2020 per tutti i restanti soggetti Iva.

Nel caso in cui un fornitore invia una fattura verso una partita Iva inesistente o cessata il SdI scarta questa fattura?

La risposta ci è arrivata dall’Agenzia delle Entrate nell’ultimo videoforum.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva ovvero un codice fiscale del cessionario/committente inesistente in Anagrafe Tributaria, il SdI scarta la fattura in quanto la stessa non è conforme alle prescrizioni dell’articolo 21 del D.P.R. 633/1972.
Nel caso in cui la fattura elettronica riporti un numero di partita Iva cessata ovvero un codice fiscale di un soggetto deceduto ma entrambi esistenti in Anagrafe Tributaria, il SdI non scarta la fattura e la stessa sarà correttamente emessa ai fini fiscali: in tali situazioni l’Agenzia delle entrate potrà eventualmente effettuare controlli successivi per riscontrare la veridicità dell’operazione.

Le fatture che arrivano al destinatario errato, devono essere registrate?

Quando una fattura arriva al destinatario è certamente emessa ma bisogna distinguere che si intende per destinatario errato:
  • se è sbagliato l’indirizzo telematico a cui è stata recapitata la fattura, ma la partita IVA del cessionario/committente è corretta la fattura può essere correttamente registrata ai sensi degli art. 23 e 25 del D.P.R. n. 633/72 e sia il cedente/prestatore che il cessionario/committente possono vedere le proprie fatture nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi ;
  • se è sbagliata la partita IVA del cessionario/committente inserita in fattura, quest’ultimo potrà rifiutarla o contestarla comunicando direttamente con il cedente (es. via email, telefono ecc.) senza poter veicolare alcun tipo di comunicazione di rifiuto o contestazione attraverso il canale del SdI, entrambe le parti dovranno registrare la fattura elettronica e il cedente/prestatore dovrà emettere una nota di variazione (nota di credito) ex articolo 26 del d.p.r. n. 633/1972 che annulli l’operazione precedente e va riemessa la fattura corretta.

La registrazione delle fatture cosa prevede (DL 119/2018)?

Sia per le fatture immediate sia per le fatture differite, l’art.12 del DL 119/2018 afferma che entrambe devono essere registrate entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione, ma con riferimento allo stesso mese di effettuazione.

Fatture immediate, cosa prevede il DL 119/2018 dal 1 luglio 2019?

Con decorrenza dal 1° luglio 2019, l’art.11 del DL. 119/2018 afferma che la fattura potrà essere emessa entro 10 giorni dall’effettuazione dell’operazione. In altre parole, è stato previsto un margine massimo di dieci giorni tra il momento di effettuazione dell’operazione e il momento di emissione della fattura.

Nel caso di fattura accompagnatoria è obbligatoria la compilazione della relativa sezione? Il vettore dovrà comunque viaggiare con il documento stampato?

La fattura accompagnatoria svolge la funzione contemporanea di documento di trasporto e di fattura perché contiene tutti i dati obbligatori di entrambi i documenti.
Anche il tracciato del file XML prevede, oltre ad una sezione DatiDDT, in cui riportare gli estremi dei documenti di trasporto (autonomi) riepilogati in fattura, anche una sezione DatiTrasporto, in cui riportare tutte le informazioni relative al trasporto direttamente in fattura. La fattura accompagnatoria così compilata dovrà essere stampata per accompagnare la merce e trasmessa in formato XML al SdI.

Nelle provvedimento del 30/4/2018 dell’AdE si fa riferimento solo alle autofatture per la regolarizzazione. Cosa fare con le autofatture per il reverse charge di fatture passive extra UE?

Le autofatture emesse a seguito di operazioni di acquisto di servizi da soggetti extra-UE non devono essere inoltrate attraverso il canale telematico, ma continuano ad essere emesse in formato analogico, con numerazione a parte.

La natura dell‘operazione deve essere riportata nella fattura elettronica che non comporta l’applicazione dell’IVA?

La fattura elettronica riguardo cessioni di beni o prestazioni di servizi che non comportano l’applicazione dell’IVA deve contenere al proprio interno l’indicazione della natura dell’operazione. Se manca quest’informazione il Sistema di interscambio procederà allo scarto della fattura.

Come vanno trattate le fatture di acquisto datate 2018, ma ricevute nel 2019, non in formato XML, ma cartacee o via email?

La risposta è arrivata dall’Agenzia delle Entrate. L’obbligo di fatturazione elettronica scatta per le fatture emesse dal 1° gennaio 2019. Quindi, il momento da cui parte l’obbligo è legato all’effettiva emissione della fattura. Se la fattura è stata emessa e trasmessa nel 2018 in modalità cartacea ed è stata ricevuta dal cessionario/committente nel 2019, la stessa non sarà soggetta all’obbligo della fatturazione elettronica.

Come funziona la trasmissione EDI verso il cliente con la fatturazione elettronica?

I flussi EDI possono ancora essere utilizzati per le operazioni di contabilizzazione delle fatture, ma i dati del flusso EDI vanno confrontati con il contenuto delle fatture ricevute in formato XML, che restano l’unico documento fiscalmente rilevante.

Se viene predisposta ed inviata al cliente una fattura in forma diversa dal quella dell’XML cosa succede?

In questo caso le modalità sono diverse da quelle previste per il Sistema di interscambio, quindi, come previsto dal provvedimento del 30 aprile 2018, tale fattura si considera non emessa, con conseguenti sanzioni (art. 6 DLgs. 471/1997) a carico del fornitore e con l’impossibilità di detrazione dell’IVA a carico del cliente.

Il processo di fatturazione elettronica come incide sulle fatture differite?

Nella guida del 27 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che restano valide le regole che consentono di predisporre la c.d. fattura differite entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, nel rispetto delle disposizioni previste dall’art.21 c.4 lett. a) del DPR 633/72. Da un punto di vista operativo, questa disposizione può consentire all’utente di avere più tempo per predisporre e trasmettere allo SDI la fattura elettronica, fermo restando l’obbligo di rilasciare al cliente – al momento dell’operazione – un documento di trasporto o altro documento equipollente anche su carta.

Le operazioni effettuate da e verso i soggetti identificati in Italia sono da documentare con fattura elettronica?

Nella circolare 13/E/2018 l’Agenzia afferma che solo i soggetti stabiliti possono essere obbligati ad emettere fattura elettronica. Le operazioni effettuate da soggetti identificati in Italia, a meno che non possa essere provata una stabile organizzazione, non sono soggette all’obbligo di fatturazione elettronica. Le operazioni effettuate verso soggetti identificati (e non stabiliti) possono essere documentate con fattura elettronica, sempre che al soggetto ricevente identificato sia assicurata la possibilità di ottenere copia cartacea della fattura ove ne fosse fatta richiesta. Le operazioni da e verso soggetti comunitari ed extracomunitari non rientrano nell’obbligo di fatturazione elettronica ma costituiscono oggetto di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati delle relative fatture.

In caso di fattura scartata dallo SDI come ci si può comportare?

L’Agenzia delle Entrate si è espressa in merito nella circolare 13/E/2018, in particolare ha affermato che nel caso in cui la fattura precedentemente trasmessa sia stata scartata dal Sistema di interscambio, la fattura va inviata nuovamente, entro cinque giorni dalla notifica di scarto, preferibilmente con la medesima data e numero del documento originario.

Quali sono le modalità di pagamento delle cessioni di carburante?

La legge di bilancio 2018 ha previsto che per la deducibilità dei costi di acquisto di carburante e la detraibilità della relativa IVA assolta è necessario l’utilizzo di specifici mezzi di pagamento, quali carte di credito, carte di debito, carte prepagate. Con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 4.4.2018 n. 73203 sono stati individuati gli altri mezzi di pagamento ritenuti idonei ai fini della detrazione dell’IVA relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti:
· assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché vaglia cambiari e postali;
· mezzi di pagamento elettronici previsti dall’art. 5 del DLgs. 7.3.2005 n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con la determinazione 22.1.2014 n. 8, punto 5, tra cui, ad esempio bonifici bancari o postali; bollettini postali.

Cos’è il servizio di QR code riferito alla fatturazione elettronica?

E’ un servizio di generazione del QR-Code, previsto dall’Agenzia delle entrate e disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi” per agevolare la predisposizione delle
fatture elettroniche. Nel QR-code devono essere memorizzati tutti i dati per il corretto indirizzamento della fattura (dati anagrafici del cliente e indirizzo di spedizione delle fatture). E’ un “biglietto da visita” consistente in un codice a barre bidimensionale che può essere salvato in formato PDF o memorizzato su un dispositivo elettronico, dopo di che mostrato al fornitore su carta oppure tramite smartphone o tablet. Grazie all’utilizzo del QR code il fornitore potrà acquisire in automatico e veloce i dati del cliente, compreso l’indirizzo prescelto per il recapito.

La fattura emessa verso un consumatore finale, persona fisica, con codice fiscale va fatta obbligatoriamente in formato elettronico o soltanto in caso ci sia richiesta da parte del cliente?

Il fornitore è sempre tenuto a trasmettere la fattura in formato XML tramite Sistema di Interscambio, anche per i clienti consumatori finali. Quindi, esiste un obbligo a prescindere dalla richiesta del cliente. Per i clienti consumatori finali è obbligatorio inserire in fattura il codice fiscale (nella sezione delle informazioni anagrafiche) e il codice convenzionale “0000000” (nella stringa in cui deve essere inserito il “codice destinatario”). Oltre alla trasmissione del file XML tramite SDI il fornitore deve consegnare direttamente al cliente consumatore finale una copia informatica o analogica della fattura elettronica, salvo che quest’ultimo non vi rinunci.

Una PA può fatturare ad un privato? In tal caso io privato come ricevo la fattura?

Gli enti appartenenti alla PA emettono fattura quando pongono in essere operazioni, cessioni di beni o prestazioni di servizi, rilevanti ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/72. Al pari degli altri soggetti economici, a partire dal 1/01/2019, tali fatture dovranno essere elettroniche ed essere trasmesse tramite SdI esattamente come le fatture emesse dai soggetti privati. Pertanto, se il destinatario è un soggetto IVA riceverà la fattura XML al proprio indirizzo telematico (PEC o canale) mentre se è un consumatore finale troverà la fattura nell’area riservata dell’Agenzia delle entrate.

Come faccio ad integrare con IVA una fattura soggetta a reverse charge?

La circolare 13/E del 2 luglio 2018, nel punto 3.1 afferma che la norma introduttiva dell’obbligo di fatturazione elettronica non ha modificato gli obblighi di registrazione delle fatture e specifica che in considerazione della natura elettronica della fattura XML ricevuta tramite SdI, ossia un file non modificabile, qualora sia necessario integrare la fattura per assolvere all’imposta col meccanismo del reverse charge, non essendo possibile scrivere tale annotazione direttamente sul file XML, dovrà essere prodotto un altro documento contenente gli estremi della fattura e i dati necessari per l’integrazione (imponibile, imposta, protocollo acquisti e protocollo vendite). Questo documento, se elettronico, andrà conservato digitalmente come allegato della originaria fattura XML.

Nel caso di rapporti con l’estero, come funziona la fatturazione B2B?

Con la legge di bilancio 2018, a partire dal 1/01/2019 è stato introdotto l‘obbligo per le operazioni transfrontaliere di trasmettere mensilmente all’Agenzia delle Entrate i dati rilevanti ditali operazioni, entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione.

Per le operazioni transfrontaliere deve sempre essere fatta la comunicazione?

La comunicazione delle operazioni transfrontaliere è facoltativa per tutte le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche secondo le regole stabilite per la FatturaB2B. Per le sole fatture emesse, la comunicazione può essere eseguita trasmettendo al SdI l’intera fattura emessa, in un file nel formato stabilito per la FatturaB2B e compilando solo il campo “CodiceDestinatario” il codice convenzionale “XXXXXXX”.

La proroga al 1 gennaio 2019 chi riguarda nella filiera dei carburanti?

La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo di fattura elettronica a partire dal 1/07/2018 per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori. Questo termine è stato prorogato al 1/01/2019 dal DL 79 del 28 giugno 2018, limitatamente alle cessioni di carburanti per motori ad uso autotrazione rese da impianti stradali di distribuzione; questo significa che l’obbligo permane dal 1/07/2018 per la restante filiera delle cessioni di benzina e gasolio (contratti di netting, grossisti, ecc.).

In che modo viene recapitata la fattura al destinatario?

Dipende da come il destinatario ha deciso di ricevere i file. Dipende dal canale che ha scelto. Se il destinatario ha richiesto un codice destinatario la fattura elettronica verrà trasmessa attraverso il canale che ha registrato presso il sistema di interscambio; altrimenti, se ha scelto di riceverle via PEC, la fattura elettronica, o il lotto di fatture, verranno inviati all’indirizzo PEC indicati.

Qual è il termine ultimo di trasmissione al SdI delle fatture che documentano le cessioni di carburante?

Nella circolare 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate afferma che le disposizioni in tema di fatturazione elettronica, sia su base volontaria che obbligatoria,  fanno ancora riferimento all’ex articolo 21, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972, ovvero al momento di effettuazione dell’operazione (nel caso in esame, la cessione del carburante) e di esigibilità dell’imposta, secondo la previsione dell’articolo 6 del medesimo D.P.R. Ne deriva che, fatte salve le eccezioni contenute nello stesso articolo 21, c.4 (ad esempio le  fatture c.d. “differite”), l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante.
La contestualità deve essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI.

L’obbligo di fatturazione elettronica introdotto dalla legge di bilancio 2018 riguarda anche i carburanti idonei ad alimentare motori di diversa tipologia?

Nella circolare 13/E del 2 luglio 2018, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che sono escluse dall’obbligo di fatturazione elettronica le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli destinati all’uso in motori per autotrazione, ossia, diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada (si vedano a titolo esemplificativo, gli articoli 53, 54 e 55 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, c.d. “Codice della strada”). Ad esempio, non sono sottoposti a fatturazione elettronica i rifornimenti di carburante per aeromobili ed imbarcazioni, ma anche quelli per veicoli agricoli di varia tipologia (come i trattori agricoli e forestali).

In merito alla filiera dei subappalti della PA, l’obbligo di emissione della fattura elettronica dove trova applicazione?

Per quanto riguarda le operazioni effettuate nell’ambito dei subappalti pubblici a partire dal 1° luglio 2018, si precisa che l’obbligo di emettere la fattura elettronica trova applicazione esclusivamente per i soli rapporti (appalti e/o altri contratti) “diretti” tra il soggetto titolare del contratto e la pubblica amministrazione, nonché tra il primo e coloro di cui egli si avvale, con esclusione degli ulteriori passaggi successivi.

Anche le autofatture devono essere veicolate attraverso il Sdi?

Sì, per le autofatture valgono le stesse regole di generazione, trasmissione e ricezione  che valgono per le fatture elettroniche. L’autofattura è comunque una fattura, pertanto dovrà essere prodotta in formato XML e veicolata attraverso il Sistema di Interscambio.

Le bolle doganali dovranno essere veicolate tramite Sistema di Interscambio?

L’art. 1 co. 3-bis della legge di bilancio 2018 indica l’obbligo di comunicazione delle operazioni transfrontaliere dal 1/01/2019 con esclusione dei dati delle bollette doganali ricevute. Quindi, gli scambi commerciali che prevedono la formazione di Bollette Doganali non dovranno essere veicolati attraverso il SdI né sotto forma di fattura né mediante il file dati fattura, questo perché i dati delle transazioni doganali verranno invitati direttamente dall’Agenzia delle Dogane all’Agenzia delle Entrate.

Ci sono sanzioni in caso di emissione di una fattura prodotta in formato diverso dall’XML previsto dalla normativa?

La fattura tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che non sia stata emessa in formato elettronico, dalla data di decorrenza di tale obbligo, si intende non emessa. Conseguentemente sono applicabili le sanzioni di cui all’art. 6 del DLgs. 471/97, che variano dal 90% al 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o si applicano in misura fissa, da 250 euro a 2.000 euro, nel caso in cui la violazione non incida sulla corretta liquidazione del tributo.

Le fatture elettroniche vanno conservate a norma?

Le fatture elettroniche, in quanto documenti nativamente digitali, vanno conservate a norma.
Devono essere conservate quelle veicolate attraverso il Sistema di Interscambio, quindi i file XML firmati digitalmente.
Per conservare a norma le fatture elettroniche bisogna versarle in un sistema di conservazione a norma, secondo quando previsto dal DPCM 3 dicembre 2013 e al DMEF del 17 giugno 2014.

La data di emissione e la data di ricezione di una fattura elettronica cosa sono?

La data di emissione è la data riportata nella fattura nel modulo Dati Generali dell’XML, è la data del documento, da cui è esigibile l’IVA.
La data di ricezione è la data in cui SDI consegna la fattura al destinatario; nei casi di mancata consegna coincide con la data di messa a disposizione del file nell’area riservata Fatture e Corrispettivi; nel caso in cui il cessionario committente sia un operatore IVA in regime di vantaggio, forfettario o agricolo minimo, il SDI non riuscendo a consegnarla la mette a disposizione nell’area riservata, in questo caso è la data di presa visione del file da parte del cessionario/committente. E’ la data da cui si può detrarre l’IVA.

Nel processo di fatturazione B2B gli intermediari sono ancora previsti?

Sì. Il cedente/prestatore può trasmettere al SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario e il cessionario/committente può ricevere dal SdI le fatture elettroniche attraverso un intermediario, comunicando al cedente/prestatore “l’indirizzo telematico” (codice destinatario o PEC) dell’intermediario stesso, o indicando tale indirizzo nel servizio di registrazione attivato con l’Agenzia delle entrate.

La fattura elettronica può essere trasmessa solo con la PEC?

No, la PEC è una delle modalità per trasmetterla, ma non è l’unica.
Nel provvedimento, l’Agenzia delle Entrate descrive idonei anche i servizi informatici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quali la procedura web e l’app; il web service ed il sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP.

Cos’è la fatturazione elettronica B2B?

La fatturazione elettronica B2B è il processo automatizzato di emissione, trasmissione, invio e ricezione di fatture elettroniche, attive e passive, tra privati.
Sarà obbligatorio dal 1 luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio e per i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o fornitura stipulato con un’amministrazione pubblica. Per tutte le altre operazioni di cessione di beni o prestazioni di servizi, l’obbligo decorre dal 1 gennaio 2019.

La fattura elettronica è un documento informatico, in formato strutturato (XML) conforme alle specifiche tecniche dell’allegato A al provvedimento 89757/2018 del 30 aprile, trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio e da questo recapitato al soggetto ricevente.
Il file da trasmettere al SDI può riferirsi ad una singola fattura o a un lotto di fatture e non deve contenere macroistruzioni o codici eseguibili.

Ci sono riferimenti normativi riguardo la fatturazione tra imprese private?

Sì. Il Governo ha emanato il D.Lgs n° 127/2015, che introduceva importanti cambiamenti riguardo la fatturazione elettronica tra privati.
In seguito è stata emanata la Legge di Bilancio 2018 (Legge n° 205/2017) che ha modificato l’art. 1 c.3 del DLgs. 05/08/2015 n°127.
Gli obblighi definiti nella legge di bilancio hanno fatto sì che l’Agenzia delle Entrate abbia emanato il 30 aprile 2018 il provvedimento contenente le regole tecniche della fattura B2B e la circolare 8/E riguardante le cessioni di benzina e gasolio per motori.

Quali sono i vantaggi dell’adozione della fattura elettronica B2B? E le sanzioni?

I vantaggi sono numerosi:
• Migliore attuazione dell’intero processo grazie all’eliminazione delle attività a forte contenuto manuale;
• Abbattimento dei tempi di esecuzione dei processi e semplificazione delle attività;
• Tracciamento dell’esito nell’ambito dell’invio della fattura;
• Riduzione dello spazio destinato agli archivi della documentazione fiscale e riduzione dei costi di gestione delle informazioni da scambiare con la controparte (questi risparmi sono stimati superiori ai tre euro a fattura per la sola conservazione sostitutiva e fino a cinquanta euro per l’intero ciclo ordine-pagamento);
• Controlli fiscali semplificati grazie alla conservazione elettronica e all’indicizzazione delle fatture;
• Rimborsi entro 3 mesi successivi alla presentazione della dichiarazione;
• Esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità;
• Accertamenti e controllo fiscali ridotti di 2 anni per chi garantisce la tracciabilità dei pagamenti sopra i 500 euro.

L’Agenzia delle entrate ha confermato che la fattura emessa in forme o modi differenti dalle specifiche tecniche della FatturaB2B si considera omessa e, pertanto, sanzionata a norma dell’art. 6 del D.lgs. 18/12/1997 n. 471.

La fattura si ha per emessa solo se transita per il SdI senza essere scartata.

Novità sulla Fatturazione Elettronica B2B?

La Legge di Bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo generalizzato di fattura elettronica per le operazioni poste in essere, a partire dal 1 gennaio 2019, tra soggetti residenti o soggetti esteri che operano in Italia per il tramite di stabili organizzazioni o con identificazione diretta, sia in ambito B2B che B2C, utilizzando il Sistema di interscambio (SDI).

Con il provvedimento del 30 aprile 2018 l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche della fattura B2B (tra cui: il contenuto della fattura; i formati ammessi; gli intermediari previsti e canali di comunicazione con lo SDI).

Inoltre, la legge di bilancio 2018 stabilisce l’obbligo di fatturazione elettronica verso il sistema di interscambio anche per le cessioni di benzina e gasolio per motori a decorrere dal 1 luglio 2018. Per questo motivo insieme al provvedimento, sempre il 30 aprile 2018 l’Agenzia ha emanato anche la circolare 8/E contenente chiarimenti interpretativi sull’ambito oggettivo e soggettivo di applicazione dell’obbligo di fatturazione elettronica via SDI.

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