Cosa s’intende per fatturazione elettronica verso le PA?
Per fatturazione elettronica verso le PA si intende quel processo che, a seguito del DM 55/2013, obbliga i fornitori delle PA ad emettere fatture solo in modalità elettronica, in formato XML stabilito da SOGEI, e le PA stesse a non accettare fatture emesse o trasmesse in formato cartaceo ed a non procedere al pagamento, neppure parziale, sino all’invio del documento in forma elettronica. Tale fattura va firmata digitalmente dal fornitore ed a seguito della sua emissione i fornitori della PA e la PA stessa sono obbligati alla conservazione digitale.
Tutte le pubbliche amministrazioni ricadono nell’obbligo di ricezione di fatture elettroniche?
Inizialmente l’obbligo per i fornitori della PA è scattato il 6 giugno 2014, solo nei confronti di ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza. Questo è il primo step di una rivoluzione che si estenderà a tutte le pubbliche amministrazioni dal 31 marzo 2015 come previsto dal DM 55/2013 e successivi moduli.
Dove sono reperibili tutte le informazioni sulla fatturazione elettronica?
Le informazioni sulla fatturazione elettronica sono disponibili sul sito www.fatturapa.gov.it
E’ richiesto un formato specifico per la fattura elettronica verso la PA?
Per la fattura elettronica viene richiesto il formato XML (eXtensible Markup language) stabilito da SOGEI e la sottoscrizione con firma digitale.
Come si trasmette una fattura elettronica verso la PA?
La fattura elettronica destinata ad una pubblica amministrazione può essere veicolata a quest’ultima transitando obbligatoriamente attraverso il Sistema di Interscambio (SdI) interamente controllato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in collaborazione con SOGEI.
Cos’è il sistema di interscambio?
Il Sistema di Interscambio, unico canale di trasmissione riconosciuto dalla PA, è un sistema informatico in grado di ricevere le fatture sotto forma di file, effettuare controlli formali sui file trasmessi dai fornitori ed inoltrare i documenti alla PA.
Come capisco se la mia mia fattura elettronica è stata recapitata al destinatario?
Nell’invio della fattura elettronica alla PA, il Sistema di Interscambio inoltra notifiche di errore o di conferma di avvenuta emissione della fattura sia al trasmittente che al destinatario. In particolare, nel caso di notifica di scarto dal SdI, per il mancato superamento dei controlli formali del SdI, la fattura si considera non emessa e quindi non viene inoltrata alla PA destinataria. La fattura si considera emessa se il SdI lascia al fornitore una ricevuta di consegna nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito positivo o una ricevuta di mancata consegna nel caso in cui l’inoltro abbia avuto esito negativo per impossibilità di recapito. In questo ultimo caso, visto il superamento dei controlli formali, sarà compito del SdI contattare la PA destinataria affinché provveda tempestivamente alla risoluzione del problema.
Cosa si intende per firma digitale?
La firma digitale, l’insieme dei dati in forma elettronica utilizzati come metodo di identificazione informatica, viene apposta su ogni singola fattura elettronica per garantire, integrità, autenticità da parte di chi emette la fattura.
Cosa si intende per conservazione digitale?
La conservazione digitale è una procedura legale/informatica in grado di garantire nel tempo l’autenticità, l’integrità, l’affidabilità, la leggibilità e la reperibilità di un documento informatico (DPCM 3 dicembre 2013, G.U. n°59 12 marzo 2014).
A cosa serve l’IPA?
IPA, Indice Pubblica Amministrazione, assegna un codice univoco per mezzo del quale è permessa l’identificazione univoca dell’ufficio preposto al ricevimento della fattura elettronica.