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Aggiornamento Normativo: Quando non è obbligatoria l’iscrizione al RENTRI

Dal 13 febbraio 2026 il FIR diventa digitale: scopri come funziona, a chi è rivolto, cosa cambia con il RENTRI e come adeguarsi alla nuova normativa.

La Legge 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, ha modificato il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ridefinendo i soggetti obbligati all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI). Il RENTRI costituisce il nuovo sistema digitale di tracciabilità dei rifiuti che modifica i modelli per il registro di carico/scarico dei rifiuti e il Formulario di Identificazione dei Rifiuti in favore, nella maggior parte delle circostanze, di un supporto non più cartaceo ma digitale.

Secondo il testo aggiornato del comma 3-bis, non sono tenuti all’iscrizione al RENTRI:

  • Consorzi ovvero sistemi di gestione, individuali o collettivi, di cui all’art. 237, comma 1 del D.Lgs. 152/2006;
  • Produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all’art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006.

Soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 5:

  • imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. con volume d’affari annuo fino o minore a ottomila euro;
  • imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’art. 212, comma 8;
  • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti (già precedentemente esclusi dall’iscrizione).

Soggetti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, comma 6:

  • imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • soggetti esercitanti attività classificate nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi (inclusi aghi, siringhe e oggetti taglienti usati, EER 18.01.03);
  • produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa.

Gli operatori rientranti nelle categorie oggetto di esonero, che risultano già iscritti al RENTRI, possono richiedere la cancellazione tramite l’area operatori del portale. In mancanza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.

Si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti che non sono tenuti all’iscrizione dovranno in ogni caso registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” per utilizzare i modelli cartacei del FIR a partire dal 13 febbraio 2025.

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